“Hai le corna? Puoi chiedere i danni”
15/09/2011 di Redazione
Una sentenza della Corte di Cassazione introduce il risarcimento per il tradimento subito
Traditi e risarciti. Una sentenza della Corte di Cassazione apre la possibilità al coniuge, vittima di un tradimento, di poter chiedere e ottenere il risarcimento dei danni per le corna subite. La possibilità di essere risarciti, dice la Suprema Corte, esiste anche se la separazione è avvenuta in maniera consensuale, senza addebito. Ovviamente, chiarisce la sentenza 18853 della Prima sezione civile, c’è tradimento e tradimento per cui il risarcimento del danno scatta soltanto se il coniuge che ne fa richiesta abbia subito una “lesione di un diritto costituzionalmente garantito”. Per esempio, “ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge”.
I DANNI DA CORNA – Insomma, i danni da corna, precisa ancor meglio la Cassazione, si possono ottenere dove il tradimento “per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sè insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”. Applicando questo principio la Cassazione ha accolto, dopo due giudizi negativi, il ricorso di una donna di Savona, M.G., che aveva citato in giudizio il marito P.G. dal quale si era separata consensualmente per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione che l’uomo aveva intrattenuto con un’altra donna sposata. Sarà ora la Corte d’appello di Genova ad occuparsi del caso attenendosi al dettato della Cassazione.
BATTAGLIA DECENNALE – Una battaglia giudiziaria per ottenere i danni da corna che la signora M.G. stava portando avanti da dieci anni. Sia il Tribunale di Savona, nel giugno 2001, sia la Corte d’appello di Genova, nel maggio 2006, avevano dato risposta negativa a M.G. sulla base del fatto che la donna si era separata consensualmente dal marito e che la perizia del Ctu non aveva messo in rilievo particolari danni alla salute. M.G. ha portato avanti con successo la sua battaglia sino in Cassazione. Piazza Cavour, nelle motivazioni, spiega che “ciascun coniuge può legittimamente fare cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio – spiegano infatti gli ermellini – i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo “ius in corpus” – da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva – valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un “diritto inviolabile” di ognuno nei confronti dell’altro, potendo fare cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volonta’ espresso nelle forme di legge”.
PROBLEMA DI SALUTE E DI DIGNITA’ – La Cassazione spiega che per ottenere i danni da tradimento non basta la “sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva – obiettivamente insita nella violazione dell’obbligo di fedeltà – di per sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente garantito”. Come i danni alla salute o alla dignità. Un via libera al risarcimento per il tradimento subito che, come spiega la Cassazione, deriva dal fatto che “la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile”.
SEPARAZIONE E RISARCIMENTO – In sintesi, chi è vittima di un tradimento e ha patito una sofferenza, fisica o morale che essa sia, anche se si è separato consensualmente può successivamente rivolgersi ad un giudice civile per avere i danni da ‘corna’. Per dirla con piazza Cavour, “per avere il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa ai danni” da infedeltà. (Adnkronos)