Gli 80 euro di Renzi anche a cassintegrati e disoccupati

14/05/2014 di Redazione

Il bonus di 80 euro deciso dal governo Renzi per i redditi più bassi arriva anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il bonus scatta in “automatico” perché le somme percepite costituiscono proventi  conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.

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IL LIMITE DEI 26 MILA EURO – La puntualizzazione arriva l’Agenzia delle Entrate in una circolare sul bonus Irpef, che risponde ai quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal Dl n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati). In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Spetta all’ente erogatore il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso. Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente.

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I DISOCCUPATI E I LAVORATORI DECEDUTI – Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro svolto nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel modello apposito. La circolare specifica i passi che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Il documento di prassi di oggi precisa che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca. Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.

(Fonte: ilVelino/AGV NEWS)

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