Jobs Act, ecco cosa cambia, tutto quello che c’è da sapere

La riforma conosciuta con il nome di Jobs Act introduce nuove regole relative a contratti di lavoro e ammortizzatori sociali. In particolare le norme (l’approvazione definitiva della legge delega in Parlamento è avvenuta all’inizio di dicembre mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di due decreti attuativi il 24 dicembre) riguardano l’introduzione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato: il contratto a tutele crescenti.

 

Assemblea Generale Unione Industriale Torino

 

JOBS ACT, IL REINTEGRO – In base a questo tipo di rapporto di lavoro le tutele del lavoratore crescono in relazione al numero di anni di servizio e cambiano anche gli effetti del licenziamento, escludendo la possibilità di reintegro (ad eccezione dei casi di licenziamento nullo o discriminatorio). In caso di licenziamenti economici viene esclusa la possibilità del reintegro del lavoratore e si prevede un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio. Il reintegro viene limitato al caso di licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale, nel caso di licenziamenti disciplinari ingiustificati, in cui venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, o anche nel caso in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivi legati all’idoneità fisica o psichica del lavoratore. In caso di licenziamenti nulli o discriminatori, oltre al risacrimento del danno il dipendente può chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoto, un’indennità pari al 15 mensilità dall’ultima retribuzione.

 

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JOBS ACT, LE INDENNITÀ – Per quanto riguarda l’indennità da pagare da parte del datore di lavoro al dipendente in caso di licenziamento senza giusta causa, il vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevedeva un risarcimento da 12 a 24 mensilità per i lavoratori di imprese con oltre 15 dipendenti. Il nuovo contratto a tutele crescenti prevede invece indennità di 2 mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24. Va precisato che l’indennizzo vale per i licenziamenti ingiustificati di tipo economico e per parte di quelli disciplinari. Nel caso di imprese fino a 15 dipendenti, invece, escluse dall’articolo 18, non cambia nulla. L’indennizzo in questo caso non può superare le 6 mensilità.

JOBS ACT, I LICENZIAMENTI COLLETTIVI -L’indennità di 2 mensilità per anno di servizio con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 è valida anche nel caso di licenziamenti collettivi che presentano un vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita. Per i licenziamenti collettivi intimati in forma orale è previsto ilr eintegro come nel caso di licenziamenti individuali.

JOBS ACT, L’OPTING OUT – Nel caso dei licenziamenti discriminatori, o comunque nel caso in cui il giudice preveda il reintegro, l’impresa non potrà ricorrere all’opting out. Lo schema di decreto attuativo presentato dal governo, esclude la possibilità di evitare la riassunzione pagando un indennizzo.

 

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JOBS ACT, I VECCHI E I NUOVI ASSUNTI – Il nuovo contratto a tutele crescenti è valio per tutti i nuovi assunti, mentre gli altri lavoratori a tempo indeterminato, già assunti, manterranno le vecchie tutele. La nuova disciplina consente un taglio del costo del lavoro stimato del 30%.

JOBS ACT, GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – Viene estesa, attraverso il secondo decreto attuativo della riforma, l’Aspi, l’indennità di disoccupazione fino ad esaurimento anche ai lavoratori a progetto (i co.co.pro.). La copertura è stata allungata per ora a 24 mesi, dai 18 mesi precedenti. In questo caso ci sono ancora dettagli da perfezionare.

JOBS ACT, IL FONDO PER LA RICOLLOCAZIONE – Arriva un Fondo per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Per il 2015 vengonos tanziati 50 milioni di euro, 20 per il 2016. Il lavoratore licenziato avrà diritto a ricevere un voucher che, presentato ad un’agenzia per il lavoro, porterà alla sottoscrizione di un contratto di ricollocazione.

(Foto di Marco Alpozzi da archivio LaPresse)

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