Sarkozy, la differenza fra fermo e arresto
01/07/2014 di Tommaso Caldarelli

Nicolas Sarkozy è stato posto dalla Gendarmeria francese in uno stato di custodia cautelare questa mattina; le accuse a suo carico sono di concussione e di violazione di segreto istruttorio. L’ex presidente della Repubblica francese è finito in un brutto guaio: si sospetta che abbia offerto un posto di lavoro ad un giudice in cambio della rivelazione di informazioni riguardanti un caso in cui era implicato.
SARKOZY, FERMO O ARRESTO? – Complice anche il fatto che le notizie arrivano dalla Francia, in mattinata sui social network e nei commenti c’era incertezza sull’esatta figura giuridica applicata nel caso Sarkozy: l’ex inquilino dell’Eliseo è stato posto in fermo di polizia o arrestato? L’istituto esattamente applicato si chiama “garde à vue”, ovvero “custodia”, e corrisponde al nostro fermo di polizia. Nel codice di Procedura Penale il fermo di polizia è disciplinato all’articolo 384: il pubblico ministero che dirige le indagini o, di sua iniziativa, la polizia giudiziaria se non c’è tempo di attendere il Pm, o se il Pm non si è ancora insediato; questi soggetti, dicevamo, dispongono il fermo di polizia dei soggetti “gravemente indiziati” di delitti per cui la legge “prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni” e sussiste un “fondato pericolo di fuga”. In caso di iniziativa della P.G. gli atti del fermo vanno trasmessi al Pm inquirente entro 24 ore perché ne chieda al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida, che va decretata in ogni caso entro 48 ore dallo stesso fermo.

LA DIFFERENZA FRA FERMO E ARRESTO – La convalida del fermo avviene in contraddittorio tramite l’udienza di convalida. Il decreto che dispone il fermo può essere rinnovato fino a quando sussistono i presupposti per il fermo stesso (gravi indizi, reati per i quali è prevista una certa pena, pericolo di fuga). L’arresto, invece, è tutta altra cosa: viene effettuato, obbligatoriamente, dalle forze dell’ordine per i soggetti che vengono trovati in flagranza di reati che dispongono pene non inferiori a cinque anni, mentre può essere effettuato per reati, sempre in flagranza, con pene non inferiori a tre anni. Può essere arrestato anche il soggetto in “quasi-flagranza”, ovvero il soggetto che, dice l’articolo 382, “subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.”. Per alcuni casi particolarmente gravi è concesso anche al privato arrestare un soggetto, che deve consegnarlo al più presto alle forze dell’ordine.