Strasburgo: “G8: quello che ha fatto la polizia alla Diaz era tortura”

Quanto compiuto dalle forze dell’ ordine italiane nell’irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura”. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia non solo per quanto fatto ad uno dei manifestanti, ma anche perche’ non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura.

diaz

SCUOLA DIAZ, FU TORTURA – Alla base del procedimento c’è il ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, classe 1939, reduce scuola Diaz. I giudici di Strasburgo hanno deciso all’unanimità che l’Italia ha violato l’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’uomo. «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» recita la Carta dei diritti, ed è per questo che lo Stato dovrà versare a Cestaro un risarcimento di 45mila euro. Durante l’irruzione alla Diaz furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, dei quali 3 in prognosi riservata e uno in coma. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra, ma non fu possibile processarli per tortura in quanto, come già all’epoca più volte riportato, il reato di tortura non era previsto dall’ordinamento italiano.

La sentenza integrale

Affaire Cestaro c. Italie

I FATTI DELLA DIAZ – La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è riferita ai fatti avvenuti durante lo svolgimento del G8 di Genova nel 2001. La sera del 21 luglio, tra le 22 e mezzanotte, i Reparti mobili della Polizia di stato fecero irruzione nelle scuole Diaz, Pertini e Pascoli. Il blitz portò al fermo di 93 attivisti di cui 61 feriti (3 in prognosi riservata e uno in coma) e all’accusa di 125 poliziotti per quello che fu definito dallo stesso vicequestore Michelangelo Fournier “un pestaggio da macelleria messicana”.

«Arrivato al primo piano dell’istituto ho trovato in atto delle colluttazioni. Quattro poliziotti, due con cintura bianca e gli altri in borghese stavano infierendo su manifestanti inermi a terra. Sembrava una macelleria messicana. Sono rimasto terrorizzato e basito quando ho visto a terra una ragazza con la testa rotta in una pozza di sangue. Pensavo addirittura che stesse morendo. Fu a quel punto che gridai: ‘basta basta’ e cacciai via i poliziotti che picchiavano. Intorno alla ragazza per terra c’erano dei grumi che sul momento mi sembrarono materia cerebrale. Ho ordinato per radio ai miei uomini di uscire subito dalla scuola e di chiamare le ambulanze».

Per tentare di giustifiare le violenze perpetrate dalla polizia durante la perquisizione, alcuni responsabili delle forze dell’ordine portarono all’interno della scuola alcune bombe molotov, sequestrate durante la giornata assieme ad altro materiale per dimostrare la matrice violenta dei manifestanti. Bombe che durante il processo di primo grado vennero “accidentalmente distrutte”.

« È emerso nel corso del dibattimento, allorché sorse la necessità di visionare tali reperti, che gli stessi sono scomparsi; secondo la Questura di Genova perché accidentalmente distrutti per errore dell’artificiere incaricato della distruzione di altri reperti, ma secondo le successive indagini svolte dalla Procura, la cui acquisizione al processo non è stata ammessa dal Tribunale, perché intenzionalmente asportate da ignoti funzionari mediante pressioni sul predetto artificiere. »

(Motivazioni della sentenza di secondo grado)

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO – Il 10 febbraio 2009 sono state depositate le motivazioni della sentenza di I grado. Secondo i giudici la perquisizione avvenne “non solo al di fuori di ogni regola e di ogni previsione normativa, ma anche di ogni principio di umanità e di rispetto delle persone”.

«In uno stato di diritto non è invero accettabile che proprio coloro che dovrebbero essere i tutori dell’ordine e della legalità pongano in essere azioni lesive di tale entità, anche se in situazioni di particolare stress».

E ancora:

«L’inconsulta esplosione di violenza all’interno della Diaz abbia avuto un’origine spontanea e si sia quindi propagata per un effetto attrattivo e per suggestione, tanto da provocare, anche per il forte rancore sino allora represso, il libero sfogo all’istinto, determinando il superamento di ogni blocco psichico e morale nonché dell’addestramento ricevuto, deve d’altra parte anche riconoscersi che una simile violenza, esercitata così diffusamente, sia prima dell’ingresso nell’edificio, come risulta dagli episodi in danno di Covell e di Frieri, sia immediatamente dopo, pressoché contemporaneamente man mano che gli operatori salivano ai diversi piani della scuola, non possa trovare altra giustificazione plausibile se non nella precisa convinzione di poter agire senza alcuna conseguenza e quindi nella certezza dell’impunità. Se dunque non può escludersi che le violenze abbiano avuto un inizio spontaneo da parte di alcuni, è invece certo che la loro propagazione, così diffusa e pressoché contemporanea, presupponga la consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati».

 

LA SENTENZA DI SECONDO GRADO – Il 18 maggio 2010 la Corte d’Appello di Genova riformò la sentenza di primo grado condannando i vertici della Polizia già assolti nel precedente giudizio. Vennero condannati 25 imputati su 28 per una pena complessiva di quasi 100 anni di reclusione.

IL RICORSO IN CASSAZIONE – La Corte di Cassazione conferma in via definitiva le condanne. Nelle motivazioni i giudici hanno scritto che il comportamento violento della polizia nell’irruzione della Diaz «ha gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero». Inoltre, secondo la Corte, gli imputati hanno messo in atto una «consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura».

IL REATO DI TORTURA – Oggi la Corte di Strasburgo ha stabilito che il trattamento inflitto dai poliziotti ai manifestanti inermi deve essere considerato come “tortura” e che, conseguentemente, i colpevoli siano stati condannati a pene troppo blande. Questo perché in Italia non esiste ancora il reato di tortura e, come sottolineato da Strasburgo, la nostra legislazione va rivista. Secondo la corte la mancata identificazione dei diretti responsabili dipende «in parte dalla difficoltà oggettiva della procura a procedere a identificazioni certe, ma al tempo stesso dalla mancanza di cooperazione da parte della polizia».

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