Affitto con riscatto: come funzionano le nuove norme giuridiche
21/09/2016 di Redazione
Affitto con riscatto nuove regole
State pensando di comprare una casa ma non avete abbastanza soldi? L’affitto con riscatto è un istituto recentemente introdotto all’interno dell’ordinamento legislativo che può aiutarvi a realizzare il vostro sogno. Permette infatti, a chi non possiede la liquidità necessaria, di procedere comunque all’acquisto di un immobile. Come funziona?
Affitto con riscatto nuove regole: come funziona
Il contratto di affitto con riscatto prevede la concessione in locazione, da parte del venditore, dell’immobile e il blocco del prezzo d’acquisto sino a quando il potenziale cliente non ha ottenuto il mutuo richiesto, quest’ultimo resterà quindi in affitto finché non avrà ricevuto il finanziamento necessario per acquistare la casa.
Affitto con riscatto nuove regole: norme giuridiche
Prima del 2014 l’istituto dell’affitto con riscatto era inquadrato come un contratto atipico derivante dalla combinazione dei contratti di vendita e locazione. Ecco invece cos’è cambiato oggi:
A seguito dell’entrata in vigore del d.l. 133 del 2014 (decreto sblocca Italia), convertito nella legge n. 164 del 2014, si è provveduto a regolamentare in maniera più puntuale il contratto di affitto con riscatto. L’art. 23 del d.l. 133/2014 prevede norme poco rigide: le parti hanno infatti la possibilità di definire autonomamente il canone, la quota dei canoni da restituire in caso di mancato acquisto, l’importo totale del canone.
Affitto con riscatto nuove regole: il contratto
L’accordo potrà essere concluso tra privati, società, enti etc. che dovranno stipulare due contratti: uno di affitto ed un contratto di opzione di vendita nel quale è stabilito che l’inquilino può acquistare l’immobile ad un prezzo pattuito.
I contratti devono essere obbligatoriamente effettuati per iscritto e per quanto concerne gli effetti prenotativi della trascrizione si applicano le norme contenute dell’articolo 2645-bis, con alcune piccole differenze. In particolare gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano qualora nel corso della durata del contratto, e comunque entro 10 anni dalla trascrizione del preliminare, non venga trascritto il contratto definitivo.
(Photocredit copertina: Alexandra Bieber)