Assolto Erri de Luca, cosa vuol dire
19/10/2015 di Tommaso Caldarelli
Cosa vuol dire che Erri de Luca è stato assolto? Quali sono le implicazioni giuridiche della sentenza del tribunale di Torino, che ha dichiarato che lo scrittore piemontese non deve essere condannato per l’accusa di istigazione a delinquere finalizzata al reato di sabotaggio, perché “il fatto non sussiste”? Lo scrittore ha parlato, fuori dal Tribunale che l’ha assolto, sostenendo che “la sentenza dimostra che in Italia è ancora vigente l’articolo 21 della Costituzione” sulla libertà di manifestazione del pensiero, così come l’hanno pensato “i padri costituenti”.
ASSOLUZIONE ERRI DE LUCA, COSA VUOL DIRE
Bisognerà aspettare le motivazioni della sentenza per capire quale argomentazione ha seguito il giudice Immacolata Iadeluca; partendo dalla formula assolutoria si possono fare alcune ricostruzioni. L’assoluzione perché “il fatto non sussiste” è uno dei casi di assoluzione cosiddetta “con formula piena”: il Tribunale ha stabilito che l’impianto accusatorio della procura di Torino era infondato; in particolare, l’assoluzione perché il fatto non sussiste, scrive Legal Blog, “presuppone che nessuno degli elementi, integrativi della fattispecie contestata, risulti provato”. L’articolo 414 del Codice Penale che disciplina l’istigazione a delinquere descrive un reato su cui più volte negli scorsi anni gli esperti di diritto e i giudici, anche della Corte Costituzionale, si sono trovati a discutere e a intervenire: il confine infatti fra istigazione a delinquere e reato di opinione – molto sottile – è stato infatti evidenziato con decisione da giurisprudenza e dottrina. Nato e formulato nel codice Rocco di stampo fascista, ci si è chiesti quale spazio avesse nel nostro ordinamento un reato di questo tipo dopo la scrittura dell’articolo 21 della Costituzione.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Per il reato di istigazione a delinquere, infatti, si può andare in prigione per il fatto stesso di aver parlato in un certo modo, per aver “istigato a commettere” o “fatto l’apologia” pubblicamente di un certo reato; non conta che, a seguito delle parole pronunciate, il reato si sia effettivamente verificato: si viene puniti “per il solo fatto dell’istigazione”.
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Il che ha fatto riflettere, come dicevamo, i giuristi sulla compatibilità fra questo reato e il dettato costituzionale; la Corte Costituzionale si è occupata dell’articolo 414 del Codice Penale in una nota sentenza del 1970.
L’apologia punibile ai sensi dell’art. 414, ultimo comma, del codice penale non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti
Con questa pronuncia la Corte ha detto: per essere reato, l’istigazione e l’apologia devono essere concretamente idonee a provocare un reato. Impianto ribadito nel 2009 dalla Cassazione.
L’azione deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo
Continua la Treccani:
La valutazione del pericolo concreto va svolta valutando l’idoneità della condotta a provocare la commissione dei reati istigati, sulla base di un giudizio prognostico, ex ante ed in concreto, sulla base di tutte le condizioni della situazione in cui la condotta interviene, in modo da ancorare la valutazione dell’offensività ad elementi oggettivi. A tal fine, assumono rilievo il contesto, la sensibilità dei destinatari alla sollecitazione ricevuta, la capacità critica del cittadino medio; è stata ritenuta rilevante, nella valutazione, la vicinanza temporale tra la condotta e il reato che ne è oggetto
Il giudice deve dunque valutare se le parole pronunciate sono nel caso concreto capaci di generare fatti di reato, altrimenti l’istigazione non si verifica: è realistico pensare che la corte di Torino abbia deciso che questo pericolo (cosiddetto: pericolo concreto), non si sia realizzato, valutando così che le parole di Erri de Luca non possano essere considerate come fatto di rilevanza penale. Il fatto, dunque, non sussiste.
Copertina: AnsaFoto