Canone Rai, come evitare di pagare due volte

Il canone Rai in bolletta arriverà a partire da luglio. Forse: sì, perché non è così semplice, e non è così scontato che si riesca a sincronizzare la normativa. Complice anche il fatto che il ministro dello Sviluppo Economico uscente, Federica Guidi, non ha fatto in tempo a promulgare il decreto in questione e che il nuovo inserito, Carlo Calenda, ancora non si è insediato. E così, gli adempimenti richiesti ai cittadini – sopratutto quelli necessari a non pagare due volte il canone agganciato alla bolletta dell’energia elettrica – rischiano di intasare il sistema in maniera molto concreta.

CANONE RAI, COME EVITARE DI PAGARE DUE VOLTE

Per evitare di pagare due volte il canone Rai in bolletta, infatti, sarà necessario far presente alle istituzioni che ciò che appare come un doppio allaccio all’energia non lo è in effetti, e che a norma di legge si è già pagato, pagano altri, o si paga in altro modo. Il tutto si fa con l’autocertificazione, il modello con il quale entro il 16 maggio si deve segnalare al fisco la propria situazione: e bisogna innanzitutto dire che, in caso di falsa attestazione e certificazione, esiste il rischio penale di una sanzione da due anni di reclusione. Il Sole 24 Ore in edicola oggi spiega quale è il senso della dichiarazione autocertificatoria.

Il caso classico in cui non va presentata nessuna dichiarazione è quello di una famiglia con una sola bolletta elettrica intestata a uno qualunque dei membri e nessun’altra casa di proprietà o bolletta intestata. Oppure, quando marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica ma la bolletta è intestata al marito mentre la moglie ha sempre pagato il canone: questo sarà addebitato automaticamente (alla voltura pensa il Sat delle Entrate) solo sulla bolletta elettrica intestata al marito, senza nessuna dichiarazione sostitutiva. Poi, se chi paga ha anche seconde case con bollette a lui intestate, non dovrebbero esserci problemi perché solo una bolletta è da «residenti». In tutti gli altri casi è meglio studiarsi le possibili varianti . La soluzione più semplice sarebbe quella di regolarizzare tutte le situazioni anomale facendo volturare le utenze elettriche ai legittimi proprietari (se è una seconda casa) o agli eventuali inquilini o comodatari. In questo modo si limitano molto le possibili duplicazioni. La dichiarazione, che serve appunto a evitare le duplicazioni, o a segnalare che il canone non è dovuto del tutto (magari perché, pur avendo l’utenza elettrica, non si possiede la tv) va presentata entro il 16 maggio 2016 per posta normale oppure online.

L’intera documentazione, e le istruzioni, per il pagamento, sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella zona dedicata.

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Vediamo però le singole varianti, nelle “Domande e risposte” del Sole 24 Ore, oltre il caso – per il quale, come abbiamo visto, non cambia niente – della moglie e del marito che vivono nella stessa casa e uno dei due paga l’elettricità e l’altra il canone.


Un contribuente risiede in un appartamento di sua proprietà e possiede altri due immobili, tutti con utenze elettriche intestate a sé. Oltre al canone televisivo che sarà addebitato nella bolletta della casa di residenza, gli sarà chiesto di versare l ‘imposta per gli altri due appartamenti? O dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva?

Da luglio 2016 il canone Rai andrà pagato tramite la fattura dell’energia elettrica. L’importo sarà addebitato nella bolletta dell’abitazione in cui il contribuente ha fissato la sua residenza, senza altre incombenze o altre dichiarazioni da fare per la seconda o terza casa. Auspicando un corretto flusso di informazioni tra agenzia delle Entrate e imprese elettriche, e tenuto conto che è lo stesso contratto stipulato col gestore elettrico a specificare se si tratta di luogo di residenza o meno, non si dovrebbe incorrere in alcun errore nel caso in cui il contribuente sia titolare di due distinte utenze.

Un contribuente ha, da quattro anni, formalmente una residenza diversa da quella della moglie. Nella casa dove lei risulta residente e ha intestato a sé il contratto di fornitura elettrica, il canone è stato sempre pagato dal marito. Nel luogo dove il marito risiede, lui è anche titolare delle bollette della luce. Il pagamento del canone Rai per il primo immobile assolve anche l’obbligo per il secondo?
A prescindere dal numero di case possedute, i coniugi dovranno corrispondere un unico canone solo se abitano nello stesso immobile e qui hanno fissato la propria residenza, come registrato dall’anagrafe comunale. Se i coniugi hanno due residenze diverse dovranno versare due imposte distinte, sempreché negli immobili siano presenti apparecchi televisivi.

Nel caso di un immobile dotato di tv il cui proprietario sia venuto a mancare, come ci si deve comportare nel caso in cui l’utenza elettrica residenziale e l’abbonamento tv siano intestati alla persona deceduta?
Se il titolare di un’utenza elettrica è deceduto, l’erede, già tenuto al pagamento del canone Rai perché intestatario di una propria utenza nell’abitazione in cui risiede, potrà compilare la dichiarazione sostitutiva messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate, indicando se stesso e il proprio codice fiscale nel quadro B dell’autocertificazione, nonostante non faccia parte della stessa famiglia anagrafica. La casa del parente defunto sarà, così, coperta dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.

Marito e moglie hanno una casa di residenza dotata di televisore e con bolletta dell’energia elettrica intestata al marito. I coniugi hanno una seconda casa data in affitto, anch’essa provvista di televisore, con bolletta intestata alla moglie. Per la casa in affitto, gli inquilini sono tenuti a pagare il canone?
Premesso che agli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica è addebitabile un unico canone, a prescindere dal numero di immobili posseduti, per quanto riguarda la seconda casa, la dichiarazione sostitutiva inviata dalla moglie, in cui omunica di non essere soggetta a imposizione in quanto il canone è già versato dal marito con lei residente, non esonera gli inquilini dal pagamento dell’imposta, se questi hanno spostato la residenza nell’abitazione locata. Non essendo, però, titolari di un’utenza elettrica, costoro dovranno versare quanto dovuto tramite il modello F24, anziché tramite la bolletta della luce. Gli affittuari sarebbero esonerati dal pagamento solo se avessero mantenuto la residenza in un’altra abitazione, ad esempio quella dei genitori, in cui il canone è già corrisposto.

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