Fermare Equitalia? Ecco come
11/01/2012 di Dipocheparole
In un libro le tecniche di opposizione alle contestazioni del fisco
A volte è una questione di sopravvivenza, di vita o di morte. Altre, è più una soluzione di comodo per non pagare tributi dovuti. In generale, sfuggire ad Equitalia è una delle cose più difficili al mondo, e per questo oggi Libero pubblica un vademecum tratto da un libro di Elena G. Polidori, giornalista del Resto del Carlino, dal significativo titolo “Resistere a Equitalia”. Un libro che racconta anche delle storie più ridicole dei litigi con l’Agenzia delle Entrate:
Vista l’aria che tira può essere molto utile avere a portata di mano il prezioso manuale di sopravvivenza contenuto nel recente libro di Elena G. Polidori dall’eloquente titolo “Resistere ad Equitalia” che fa il punto sulle nuove norme tributarie e sulle più eclatanti vessazioni degli agenti esattoriali. Nulla di illegale, intendiamoci, solo un vademecum per conoscere, prevenire e agire qualora si finisca nel mirino di un fisco che può avere conseguenze devastanti se non maneggiato con la dovuta cura. Tanto per avere un’idea del corposo manuale stilato con l’aiuto dell’avvocato Alberto Tanza, vicepresidente dell’Adu – sbef, ecco alcune strategie difensive di base.
Si parte da cartelle esattoriali e accertamenti esecutivi:
Quando arrivano a casa bisogna prima di tutto chiedere la sospensione che può avvenire per via giudiziale, amministrativa ed in taluni casi dall’agente della riscossione. Procedere immediatamente con un’istanza in autotutela, la quale non sospende i termini per il ricorso: se non interviene lo sgravio della cartella entro 30 giorni, occorre procedere con il ricorso in commissione tributaria per evitare che il titolo diventi definitivo.
Poi c’è l’ipoteca sulla prima casa e la centrale rischi::
Se il debito è inferiore a 20.000 euro, l’immobile è adibito a prima casa, e se la somma è contestata in giudizio, non può essere iscritta ipoteca. Se vi è una procedura esecutiva in corso possono essere solamente usate le normali procedure previste per l’opposizione all’esecuzione, ma che difficilmente portano alla sospensione della vendita. Centrale rischi. Dal 1 ottobre 2011, nel termine di 60 giorni dalla notifica senza opposizione e degli ulteriori 180 giorni prima dell’esecuzione forzata, non si esclude che si possa comunque iscrivere ipoteca con comunicazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per gli imprenditori che hanno degli affidamenti in corso con gli istituti di credito.
Infine, gli Enti locali:
Dal 1 gennaio 2012 sono gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I Comuni potranno procedere mediante: riscossione spontanea; riscossione coattiva. Ganasce fiscali. Una novità introdotta dalla Legge n. 106/2011 riguarda l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo. L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge n. 106/2011, infatti, prevede che «in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia».