Il carattere confessionale dell’insegnamento nella scuola dello stato laico
28/04/2009 di Luigi Castaldi
Gli insegnanti di religione si sono riuniti a Roma, nei giorni scorsi, per avere una rinfrescatina dagli alti vertici della Cei e dal Papa riguardo al loro mandato. È una missione delicata, la loro, almeno qui in Italia. Altrove se ne fa a meno.
“Provvisoriamente”, la rubrica di Luigi Castaldi su Vaticano e dintorni
Giovedì 23 e venerdì 24 aprile, a Roma, si è tenuto un meeting degli insegnanti di religione dal titolo “Io non mi vergogno del Vangelo (Rm 1,16)”. Non del Vangelo – ci mancherebbe altro – ma vergognarsi un pochetto di essere gli unici insegnanti a stare in cattedra senza aver vinto un concorso, senza aver dovuto scalare alcuna graduatoria, e di avere uno stipendio solo perché si è di gradimento al proprio vescovo, be’, vergognarsi un pochetto di questo non guasterebbe. Ma qui non tratteremo degli insegnanti di religione, dei quali non si può fare tutto un fascio, perché ce ne saranno di ogni genere, perfino di simpatici. Qui tratteremo di quello che l’insegnante di religione dovrebbe essere, dando ampia voce al Papa e al presidente e al segretario della Cei. Si tratta di un articolone lungo e tedioso, perché i chierici sono prolissi e ti costringono ad esserlo, uno sporco lavoraccio che qualcuno deve pur fare, e dunque procediamo.
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE – Cenni storici di parte Monsignor Bagnasco – lunga carriera da cappellano militare, fibra tosta e levriera – spiega: “Fin dall’inizio della storia del Regno d’Italia, la Legge Casati (1859) prevedeva l’insegnamento della religione nella scuola elementare, e poi la Riforma Gentile del 1923, che gli assegnava un’importante collocazione, ma sarà il Concordato Lateranense del 1929 e poi la sua modifica del 18 febbraio 1984 a dare sostanza alla storia dell’insegnamento della Religione cattolica in Italia. I due concordati hanno due prospettive differenti che potremmo riassumere così: il primo del 1929, ha la prospettiva di un insegnamento religioso obbligatorio, considerato come «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica»; il secondo, del 1984, contiene la proposta di un insegnamento religioso curricolare (IRC), offerto a tutti, assicurato «nel quadro delle finalità della scuola» (art.9), con il diritto per gli studenti o i loro genitori di scegliere se avvalersene o non avvalersene. L’IRC, secondo quest’ultima prospettiva si caratterizza, come scrivono i Vescovi italiani nella Nota del 1991, come «servizio educativo a favore delle nuove generazioni» e contributo alla crescita globale della persona, offerto a tutti, nella scuola di tutti. All’Accordo di revisione del 1984 ha fatto seguito, il 14 dicembre 1985, l’Intesa tra il Presidente della Cei ed il Ministro della Pubblica Istruzione e nell’anno scolastico 1986-87 l’avvio del nuovo sistema che riconoscendo l’IRC, «disciplina scolastica», ne sancisce la piena curricolarità. L’introduzione del diritto di scelta dell’IRC, e dunque l’aver fatto appello alla responsabilità educativa dei genitori e la possibilità di scelta da parte degli studenti, ha avuto nel corso degli anni un esito fortemente positivo, tanto che ancora oggi si registra una grande adesione all’IRC”. Adesione grande, ma calante. E poi, per “esito fortemente positivo”, cosa si intende? E come lo si quantizza? E possiamo vedere su quali documenti poggia questa dichiarazione di strepitoso successo? Poi, ci sarebbe da dire che in questo excursus storico, incidentalmente, la religione cattolica ha smesso di essere Religione di Stato, quindi sarebbe il caso di usare la minuscola, perché si tratta di una religione come un’altra, almeno dinanzi ad uno Stato che si dichiara laico e Stato di tutti, credenti e non credenti, cattolici e no, juventini e interisti. Sua Eminenza dà al cattolicesimo l’antonomasia di Religione in un contesto dove guasta. Ma procediamo.
INSEGNAMENTO O CATECHESI? – “La scuola, in forza della sua missione, mentre con cura costante fa maturare le facoltà intellettuali, promuove lo sviluppo della capacità di giudizio, mette a contatto del patrimonio culturale acquisito dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara la vita professionale e, generando un rapporto di amicizia tra alunni di indole e condizione diversa, favorisce la disposizione reciproca a comprendersi. Essa, inoltre, costituisce come un centro alla cui attività e al cui progresso devono insieme partecipare le famiglie, gli insegnanti, le varie associazioni culturali, civiche e religiose, la società civile e tutta la comunità umana”. Tutto molto bello, questa descrizione di cosa sia la scuola è bella vivida – m’è venuta voglia di tornarci – ma, gentilmente, come “favorisce la disposizione reciproca a comprendersi”, chessò, coi musulmani o coi buddisti, se l’IRC non prevede altro che una forma molto subdola di catechesi cattolica? Ma no, proseguiamo. “Nel 1984, dunque, l’IRC, assume a pieno titolo il profilo di disciplina scolastica, e si caratterizza come insegnamento della religione cattolica e non semplicemente di una storia delle religioni, ovvero insegnamento di quella religione che ha profondamente segnato la cultura italiana ed europea, e allo stesso tempo è riconosciuta parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano. […] Una tappa molto importante, per il riconoscimento della professionalità scolastica, è stata l’emanazione della Legge riguardante il nuovo stato giuridico (2003), con la configurazione del ruolo, che ha visto tutti gli insegnanti di religione, con almeno un servizio continuativo di quattro anni, accedere ad un concorso pubblico bandito per titoli ed esami (scritto e orale), come avviene per gli altri docenti della scuola italiana”. Una sorta di riscatto dalla posizione di cooptati dalla Cei, l’ornamentale concorso che dà al posto fisso, ottenuto per cooptazione e goduto già da quattro anni, il crisma dell’essere occupato ad un titolo equipollente a quello degli “altri docenti della scuola italiana”. Di modo che, se l’insegnante di religione non dovesse più essere simpatico al vescovo che l’ha sistemato (chessò, mettiamo divorzi), lo Stato gli deve giocoforza togliere l’insegnamento di religione e dargliene un altro, visto che non può liquidarlo.