La decadenza delle cartelle di Equitalia
10/04/2014 di Redazione
a cura dell’avv Matteo Sances
Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di decadenza nella riscossione dei tributi.
I giudici, infatti, nella recentissima sentenza n.2549/47/14 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), dopo un breve riepilogo delle vicende giuridiche legate alla riscossione dei tributi di questi ultimi anni, hanno ritenuto di esaminare per ogni tributo i rispettivi termini entro i quali il concessionario è tenuto ad esercitare la propria azione.
In particolare, risulta meritevole di attenzione la posizione della Commissione Tributaria in merito alla riscossione dell’imposta di registro e delle altre imposte indirette che apparentemente risultano prive di un termine di decadenza.
In questo caso, infatti, i giudici sottolineano che “appare davvero illogico … che il Legislatore abbia previsto solo per le imposte dirette e per l’IVA un termine di decadenza entro cui notificare la cartella di pagamento, non estendendo tale disciplina anche alle altre imposte indirette”.
La sentenza infine continua specificando che “Al riguardo, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione … con la sentenza n.6330/2008, ha affermato che il disposto del DPR 602/73 … si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito, dal momento che con la nuova normativa il legislatore ha inteso disciplinare unitariamente le procedure di riscossione coattiva dei tributi mediante i ruoli e che, pertanto, ragioni di coerenza sistematica portano a ritenere che il termine fissato, a pena di decadenza … si applichi anche all’IVA e agli altri tributi indiretti, tra cui, appunto, come nella fattispecie all’imposta di registro, alle imposte ipotecarie e catastali e all’imposta sulle successioni e donazioni”.