Mercato luce e gas, tutto quello che devi sapere
28/03/2015 di Maghdi Abo Abia
Il mercato luce e gas
è una giungla in cui è difficile districarsi. La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas decisa nel 2007 ha rivoluzionato il settore. Colpa del numero delle offerte e delle modalità di trasferimento, le cui modalità spesso non sono chiare. Bisogna tener conto delle tariffe e della differenza tra il mercato libero ed il servizio a maggior tutela, con l’obiettivo per il consumatore di comprendere cosa sia meglio in termini di spesa.
LUCE E GAS, DIFFERENZE TRA MERCATO LIBERO E MAGGIOR TUTELA –
È necessario innanzitutto mettere in chiaro le due tipologie di offerte nel settore dell’energia, ovvero il servizio di maggior tutela ed il servizio a libero mercato. Il primo è destinato alle famiglie ed alle piccole imprese ed è caratterizzato dal fatto che è l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Aeeg) a stabilire modalità di fornitura e prezzi, questi ultimi a cadenza trimestrale. Tale tipologia tariffaria è garantita dal distributore locale. Coloro che invece diventano clienti che operano sul mercato si affidano al servizio “libero” e sono gestiti liberamente dai venditori. Tale differenza però sparirà dal 2018. Il Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 ha stabilito nel prossimo triennio il superamento del mercato a maggior tutela in modo che sia possibile solo affidarsi al libero mercato.
LUCE E GAS, COME CAMBIARE OPERATORE –
Ma rimaniamo all’oggi, per capire come comportarsi qualora si desideri cambiare operatore e scegliere se abbandonare il servizio di maggior tutela oppure ritornarci. Cambiare operatore non costa nulla. Si tratta di un’informazione non banale che per certi aspetti agevola il passaggio di un cliente ad un regime più conveniente. Non è previsto alcun intervento sugli impianti domestici, non viene sostituito il contatore e non comporta alcuna interruzione del servizio. Per cambiare operatore basta comunicare al nuovo erogatore una serie d’informazioni. In primis i dati dell’intestatario del contratto di fornitura con tanto di codice fiscale e nome della società fornitrice. In secondo luogo serve l’importo dell’ultima bolletta, il cui valore potrebbe essere utilizzato per emettere la bolletta in caso di mancata comunicazione dei consumi reali. Infine serve il Pod, un codice presente sulla bolletta che indica il punto di prelievo della fornitura.
LUCE E GAS, LA NUOVA FORNITURA –
Per passare a mercato libero, un cliente deve sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura che si sostituisce al servizio di tutela. Inoltre è possibile per un cliente passare da un operatore all’altro nell’ambito del mercato libero. La richiesta di chiusura, una volta sottoscritto il nuovo contratto, è inoltrata dal nuovo operatore al vecchio. Una volta che il nuovo operatore ha compiuto le operazioni tecniche necessarie a garantire trasporto e consegna al cliente allora inizierà la nuova fornitura, senza rischi di distacco. In ogni caso la data per il passaggio effettivo va comunicata al cliente alla firma del contratto ed è compresa tra uno e due mesi.
LEGGI ANCHE: Subentro e voltura, tutto quello che c’è da sapere
LUCE E GAS, I COSTI DA SOSTENERE –
Il nuovo distributore pochi giorni prima del passaggio legge il contatore per consentire al vecchio di emettere l’ultima bolletta con eventuale conguaglio. Il passaggio, è importante notarlo, è gratuito. Gli unici costi che possono essere richiesti sono legati ad un deposito cauzionale, importo che potrebbe essere chiesto dall’operatore al momento della firma del contratto, importo comprensivo degli interessi legali. I fornitori di gas possono chiedere per questo al massimo 25 euro per consumi fino a 500 metri cubi l’anno e 77 euro per i consumi compresi tra 500 e 5.000 metri cubi, senza alcun anticipo sui consumi. Il venditore di energia elettrica può chiedere un deposito cauzionale massimo di 11,5 euro a Kilowatt di potenza prevista dal contratto. Ciò significa che per un contratto tipo di 3KW ogni famiglia pagherà 34,5 euro. Tale somma in due tranche. Al momento della sottoscrizione si spendono 15,6 euro, il resto lo si versa in rate successive.
LUCE E GAS, LA SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ –
Per coloro che scelgono il servizio di maggior tutela, non è previsto nessun deposito cauzionale qualora decidano per la domiciliazione bancaria o su carta di credito. Per i clienti in regime di mercato libero invece le condizioni di domiciliazione bancaria o il deposito cauzionale variano in base al contratto. Ogni operatore in questo caso deve fornire al cliente una scheda di confrontabilità della spesa per la comparazione dei prezzi dell’offerta commerciale con quelli vigenti per il servizio di maggior tutela offerto dall’autorità per l’energia elettrica ed il gas.
LEGGI ANCHE: Bolletta unica luce e gas: cosa cambia
LUCE E GAS, COME TORNARE AL MERCATO TUTELATO –
Ovviamente è possibile per coloro che hanno deciso di rivolgersi al mercato tornare indietro ed affidarsi nuovamente al servizio di maggior tutela. Bisogna però impegnarsi ad una disdetta del vecchio contratto per poi rivolgersi al distributore locale o alla società di vendita ad esso collegata per attivare un nuovo contratto. In realtà la disdetta dovrebbe essere a carico del distributore locale ma è buona abitudine per il cliente verificare se ciò è stato fatto. Il ritorno al servizio di maggior tutela non puo’ essere addebitato in nessun caso. Se invece si volesse passare da un venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi precedenti a quando è stato sottoscritto il precedente contratto potrebbero essere addebitati dei costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi.
LUCE E GAS, GLI INDENNIZZI DISPOSTI DALL’AEEG –
Il venditore è il responsabile delle prestazioni relative alla distribuzione come il controllo del contatore, il ripristino post guasto o la riattivazione a causa di morosità. Il distributore locale invece è il responsabile di eventuali guasti sull’impianto. L’Aeeg controlla la qualità del servizio e le prestazioni dei venditori. Questi ultimi devono proporre anche indennizzi qualora non vengano rispettati gli standard di qualità espressi dall’autorità. Questi, per legge, devono essere superiori agli indennizzi concessi dai distributori per i servizi di maggior tutela. Nello specifico è possibile ottenere indennizzi per
- violazioni nell’ambito del servizio di fornitura (rilascio preventivi, esecuzione lavori semplici, attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, etc.). Delibera AEEG 198/2011
- violazioni nell’ambito del servizio di vendita (tempi massimi di risposta ai reclami, di rettifica di fatturazione, etc.), Delibera AEEG 164/08
- interruzioni di fornitura non ripristinate entro un tempo massimo. Delibera AEEG 333/07
(Photocredit copertina Mark Renders/Getty Images)