Negazionismo Shoah, arriva l’aggravante. Come cambia la legge Mancino

La Camera dei deputati ha cominciato oggi l’esame del disegno di legge che introduce l’aggravante per la pubblica propaganda che si basa sulla negazione della Shoah (lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale). Il testo approdato in Aula, già approvato al Senato e non modificato dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, si compone di un solo articolo di modifica della legge Mancino (la n. 654 del 1975) che prevede sanzioni e condanne per l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

 

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NEGAZIONISMO DELLA SHOAH, COSA PREVEDE LA LEGGE MANCINO –

La legge Mancino, nel dettaglio, prevede la reclusione fino ad un anno e 6mila euro di multa per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. E punisce, inoltre, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi istiga a commettere o commette violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

NEGAZIONISMO DELLA SHOAH, COME CAMBIA LA LEGGE MANCINO –

Con il disegno di legge oggi alla Camera (la proposta di legge n. 2874) viene modificato sia il reato di istigazione a commettere atti di discriminazione (quello punito con la reclusione fino ad un anno e con multa fino a 6mila euro), sia il reato di istigazione a commettere atti di provocazione alla violenza (quello punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni). La rilevanza penale della istigazione in entrambi i casi viene circoscritta alle sole condotte commesse «pubblicamente». Ma la principale novità riguarda l’introduzione di una specifica aggravante nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento di fondino in tutto o solo in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Con un comma all’articolo 3 della legge, il 3-bis, si aumentano le pene se:

la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Infine, il disegno di legge, modifica il codice penale riducendo da 5 a 3 anni di reclusione il limite massimo di pena previsto per il reato di istigazione a commettere un delitto.

Dunque, le nuove norme (che si applicano anche a chi partecipa ad associazioni o gruppi che hanno scopi discriminatori) colmano un vuoto normativo. L’Italia si allinea alle direttive contenute nella risoluzione Onu del 26 gennaio 2007 (che chiede a tutti gli Stati membri di «respingere senza riserve qualunque negazione della Shoah») e agli altri paesi che hanno già emenato norma che sanzionano il negazionismo. Il legislatore ha deciso di procedere all’introduzione di un’aggravante e non di uno specifico reato per evitare conflitto con l’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di espressione.

(Foto di copertina: STF / AFP / Getty Images)

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