Non si multa chi va con le lucciole

UN PARAVENTO LIMITATO – Infine, secondo la Corte, la disposizione censurata viola l’articolo 97 della Costituzione in quanto va ad intaccare l’imparzialità della pubblica amministrazione e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, visto che certi comportamenti potrebbero essere considerati illeciti in un Comune e non in un altro. In sostanza la Consulta ha ricordato che secondo la Cassazione questo tipo di ordinanze rappresentano un discrimine troppo elevato a favore dei sindaci che così possono sentirsi liberi di agire quasi fossero sceriffi sotto il paravento fin troppo limitato della sicurezza pubblica. Non c’entra nulla la libertà di poter andare con le lucciole. Si tratta di un disegno molto più ampio che va a colpire una legge voluta con forza dal governo di allora.

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I PROCLAMI DEL 2008 – Del resto un documento del Ministero dell’Interno del maggio 2008 parla della nuova legge e della presentazione da parte dell’allora titolare del Viminale Roberto Maroni in una conferenza stampa svoltasi dopo il Consiglio dei Ministri tenuto in via straordinaria alla prefettura di Napoli. Queste le parole di Maroni:

“Il Pacchetto sicurezza si fonda «nel pieno e totale rispetto delle direttive comunitarie. avrà una corsia preferenziale in Parlamento e sarà approvato entro la fine di luglio perché sia immediatamente operativo”.

Ed ecco la frase sul potere di ordinanza dei sindaci:

I poteri dei sindaci sono stati ampliati grazie al decreto del ministro Maroni firmato il 5 agosto 2008. I sindaci possono ora intervenire a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana e gestire le attività di prevenzione e contrasto. Toccherà a loro stabilire, secondo le esigenze di ciascun territorio, i provvedimenti specifici da adottare.

IL DECRETO INSUFFICIENTE – Il decreto ministeriale, secondo la Corte Costituzionale uno strumento insufficiente per definire le prerogative dei sindaci, definiva quelle che dovevano essere le loro competenze, ovvero la lotta allo spaccio, allo sfruttamento della prostituzione, all’accattonaggio, anche con minori e disabili, al danneggiamento della cosa pubblica, all’incuria ed all’occupazione di immobili, l’abusivismo commerciale, l’occupazione indebita di suolo pubblico ed appunto la prostituzione con stazionamento in strada. Per Maroni però non si trattava di sceriffi sindaci ma di una sinergia:

“sul territorio tra strutture di polizia, prefetti e sindaci. Questi ultimi, però, d’ora in poi avranno un ruolo da protagonisti per garantire la sicurezza sul territorio. I sindaci potranno utilizzare questi nuovi poteri per difendere l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Con il primo termine si intende l’integrità fisica della popolazione mentre con il secondo un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile. Ora mi aspetto idee creative sulla sicurezza da parte dei sindaci”.

Peccato però che per la Corte Costituzionale questo decreto ministeriale non valesse niente. O meglio, avrebbe avuto un ruolo nella definizione del potere dei sindaci ma solo se fosse stato trasformato in un atto di valore legislativo. Allora si che le cose sarebbero state diverse.

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SOLDI FACILI – Ora però bisogna dirlo ai sindaci. Chi sarà in grado di dire no ad un’entrata cospicua, nell’ordine di 400-500 euro a seconda dei casi? Il Giornale ci dice che a Reggio Emilia la multa è -o meglio, era- di 400 euro, mentre la città di Salerno ci spiega che nella città campana dall’inizio dell’anno sono state multate 116 persone per una cifra complessiva di 48 mila euro. Ora però bisognerà trovare una sintesi su un argomento così spinoso. Nel dicembre 2012 sempre la Cassazione aveva stabilito che le lucciole non dovevano vestirsi con abiti provocanti che avessero fatto vedere -o intravedere- le loro zone più intime. Oggi invece si dà libertà ai clienti di potersi fermare senza che questo possa essere considerato un reato.

LE ALTRE SENTENZE – Ma già nel 2005 la Cassazione aveva difeso coloro che si fermano per “caricare” una prostituta. Asaps ci propone la sintesi di una sentenza del 2005 che ha dato ragione ad un automobilista contro il comune di Alessandria. Nella fattispecie, nel 2001 il giudice di pace aveva annullato una contravvenzione elevata ad un uomo fermo con la sua macchina a contrattare con una prostituta. L’automobilista venne multato ai sensi del regolamento “antilucciola” numero 232 del 1998, in quanto con il suo gesto, ovvero con il fermarsi, aveva causato un intralcio alla circolazione. Per la Cassazione, però, se si vuole punire il meretricio tutelando morale e decoro bisogna puntare sulla contrattazione, non sulla fermata. Basterebbe nel secondo caso un semplice cartello stradale senza punire con la scusa dell’intralcio alla circolazione una persona che vuole andare a lucciole.

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CHI PAGA? – E come ci ricorda il Centro Studi del gruppo Abele, la sentenza della Cassazione numero 44918/2004 stabilì che non c’era alcun favoreggiamento della prostituzione se non veniva provata un’attività d’intermediazione. Quindi non ci sarebbe stata alcuna rilevanza penale se la prostituta, prelevata dalla strada, è stata portata in un luogo dov’è stato consumato il rapporto e poi riaccompagnata sulla pubblica via. Segno quindi che i reati previsti dal legislatore non sono mai stati recepiti come tali dalla suprema corte. Tornando al difetto di costituzionalità sollevato nella norma inclusa nel pacchetto sicurezza del 2008, se alla luce dei rilievi della Cassazione il tribunale di Pescara dovesse assolvere l’automobilista, probabilmente si assisterebbe ad una pioggia di ricorsi per sanzioni non dovute in base ad una legge incostituzionale su più punti. Ed a questo punto chi giustificherebbe la situazione? Gli autori di una norma che si è dimostrata fragile o i comuni che l’hanno applicata incuranti dei rilievi della Cassazione ne 2011? (Immagini di repertorio / Lapresse)

 

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