Assicurazione a vita a insaputa del beneficiario, è possibile?
03/02/2017 di Redazione
L’assicurazione a vita a beneficio di un terzo è la tipologia di polizza stipulata da Salvatore Romeo in favore di Virginia Raggi. Questo tipo di contratto è disciplinato dall’articolo 1920 del Codice civile, e ha una struttura corrispondente al contratto a favore di terzo normato dall’articolo 1411. Entrambi gli articoli del codice civile possono essere utili per sapere se è possibile stipulare una polizza assicurativa vita in favore di un terzo senza che il beneficiario ne sia consapevole, come asserito da Virginia Raggi davanti ai magistrati.
È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
L’articolo 1411 descrive che tipo di beneficio acquisti il terzo, che in una simile ipotesi non diventa mai parte del contratto.
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare .
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
L’articolo 1921 sviluppa la fattispecie normata dal secondo comma dell’articoli 1411, ovvero come possa decadere il beneficio a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente… Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.
La polizza a vita prevede una deroga dall’articolo 1411, ovvero che il contratto possa essere stipulato senza che sia richiesta la sussistenza di uno specifico interesse del terzo. Come riportato dal sito WikiJus
Secondo l’interpretazione pressoché unanime, la designazione è atto unilaterale inter vivos…, poiché per la sua efficacia è sufficiente la comunicazione all’assicuratore, mentre non influisce in alcun modo la conoscenza da parte del beneficiario (Salandra, Commentario al Codice civile, p.394).
Appare quindi possibile stipulare una polizza assicurativa senza che il beneficiario ne sia a conoscenza, anche se tutti i dubbi sui motivi all’origine di un contratto del genere rimangono.
Foto copertina: Facebook di Virginia Raggi