Tutta la disinformazione sul tacito rinnovo (che non esiste) per l’RC auto
29/06/2017 di Redazione
Un emendamento potrebbe far tornare il tacito rinnovo per l’RC Auto? Ne parlano vari giornali e agenzie. In realtà si tratta di un caos mediatico non da poco. Qualche giorno fa Libero titolava “Rc Auto, approvato in commissione alla Camera il tacito rinnovo: l’emendamento dell’assicuratrice Laura Puppato“. L’allarme – come spiega David Puente sul suo sito – nasce da un articolo del 26 giugno 2017 de Linkiesta dal titolo “Torna il tacito rinnovo per le assicurazioni, dal Parlamento uno schiaffo a famiglie e consumatori”. Cosa è successo? Spiega Puente:
In realtà, rileggendo l’intero iter parlamentare, in seguito al passaggio al Senato si volevano aggiungere due punti in più all’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui uno imponeva che le polizze assicurative del “ramo danni” non potevano essere rinnovate tacitamente. In seguito al passaggio alla Commissione alla Camera viene rimosso quest’ultimo punto.
Ora sorge la domanda: perché aggiungere quel punto se da anni il tacito rinnovo dell’RC Auto era stato rimosso? La risposta è semplice: perché non si sta parlando affatto dell’RC Auto obbligatoria, ma di un altro tipo di polizze non obbligatorie!
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Puente ha ricostruito tutti i passaggi parlamentari (incluso l’emendamento della Puppato). Se verrà approvato il testo passato in Commissione alla Camera tornerà il tacito rinnovo dell’RC Auto? No, perché si tratterebbe soltanto di un’aggiunta all’articolo 170 bis della legge in corso:
«Art. 170-bis. – (Durata del contratto). – 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno piu’ frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo’ essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione e’ tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza».
«Giusto per farvi notare un’altra cosa – spiega Puente sul suo sito – Quattroruote.it aveva pubblicato un articolo dal titolo “Ddl concorrenza – Assicurazioni, torna il tacito rinnovo” per poi rimuoverlo».