Cosa sono le convivenze di fatto

12/05/2016 di Donato De Sena

Il disegno di legge Cirinnà sul riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali approvato definitivamente ieri alla Camera non disciplina solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso ma anche le convivenze di fatto. Il testo passato a Montecitorio è composto di un solo articolo di 69 commi. La convivenza di fatto, che può riguardare sia parter omosessuali che eterosessuali, viene disciplinata precisamente ai commi da 36 a 69, e riguarda «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

ASSISTENZA

La convivenza di fatto prevede per i partner il diritto alla reciproca assistenza. La legge stabilisce precisamente che i due conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nei casi previsti dall’ordinamento prenitenziario. Ma non solo. Hanno diritto reciproco di visita, di assistenza o di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero in ospedale. Uno dei due, inoltre, può designare l’altro come proprio rappresentante con poteri pieni o limitati. Ciò può avvenire in due casi: in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere (per le decisioni in materia di salute) o in caso di morte (per le decisioni in materia di donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funebri).

CASA

Per quanto riguarda la casa, la legge sulle convivenze di fatto stabilisce che in caso di morte del proprietario dell’abitazione di comune residenza, il convivente può continuare a viverci per 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se essa è stata superiore ai 2 anni ( comunque per non più di 5 anni). Il limite sale da 2 a 3 anni nel caso in cui nella casa di comune residenza coabitino figli minori o disabili del convivente. Ovviamente il diritto a restare nell’abitazione cessa se il superstite non vive più stabilmente nella casa, o nel caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto. Con la morte del convivente, poi, il superstite può succedergli nel contratto. Infine, va sottolineato che i conviventi di fatto possono essere considerati al pari di un nucleo familiare nell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

UTILI

Altra novità concerne i diritti nell’attività d’impresa. la legge stabilisce che il convivente di fatto che presta regolarmente la sua opera nell’impresa dell’altro partner ha diritto ad una partecipazione agli utili e ai beni dell’impresa familiare. Il diritto di partecipazione non spetta però se tra i due esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il convivente, inoltre, può anche essere nominato tutore, amministratore di sostegno o curatore dell’altra parte se viene dichiarata interdetta o inabilitata. Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno causato da un fatto illecito dal quale è derivata la morte di uno delle parti, si applicano gli stessi criteri in vigore per il risarcimento del danno del coniuge.

CONTRATTO

Con un contratto di convivenza da stipulare davanti al notaio i due conviventi possono anche disciplinare il loro rapporto patrimoniale. Le modifiche e la risoluzione del contratto sono redatte in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto, che il professionista provvede a trasmettere in copia entro dieci giorni al comune per l’iscrizione all’anagrafe,  può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, ed anche il regime patrimoniale della comunione dei beni.

NULLITÀ

Sono cinque le cause di nullità del contratto di convivenza indicata dalla legge. È nullo se è stato stipulato da uno de due conviventi in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; quando tra i due conviventi esiste un rapporto di parentela o adozione; se uno dei conviventi è minorenne (ad eccezione dei casi autorizzati dal tribunale); in presenza di una condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro convivente; se stipulato da una persona interdetta.

ALIMENTI

Infine, il diritto agli alimenti. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

(Foto di copertina: Andrea Ronchini / Pacific Press via ZUMA Wire)

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