Sentenza Italicum, le motivazioni della Consulta
10/02/2017 di Andrea Mollica
La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza 35/2017, che ha portato alla cancellazione del ballottaggio previsto dalla legge elettorale per la Camera dei Deputati. La sentenza integrale della Consulta era particolarmente attesa, visto che il compito principale del Parlamento è la redazione di un nuovo sistema elettorale. Il presidente Mattarella aveva chiarito già nel discorso di fine anno la sua indisponibilità a interrompere in anticipo la legislatura in presenza di due leggi non omogenee per Camera e Senato, una osservazione ripresa dai massimi magistrati italiani.
La Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.
La Camera dei Deputati e il Senato ora sono invitati a modificare i due sistemi elettorali in vigore, in modo esplicito dal presidente della Repubblica, e in forma meno diretta ma chiara anche dalla Consulta. La sentenza 35/2017 ha fissato diversi limiti al legislatore, pur evitando un’eccessiva compressione della sua libertà nell’indicare il sistema elettorale. La Corte costituzionale ha bocciato il ballottaggio che assegna un premio di maggioranza del 54% dei seggi alla lista vincitrice dello spareggio nazionale tra le prime due arrivate al primo turno perché comprime eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto. Una motivazione simile a quella che portò all’abrogazione del premio di maggioranza del Porcellum.
Una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente. Non (si) può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta.
Anche in questo caso, pertanto, si conclude negativamente lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza ha fatto invece sopravvivere il premio di maggioranza posto alla soglia del 40%. La Corte costituzionale rimarca come non si possa spingere a indicare quale sia l’entità di un premio di maggioranza ragionevole, ma conferma come una simile soglia sia coerente a quanto già deciso nella sentenza 1/2014, che aveva bocciato il premio di maggioranza del Porcellum proprio perché assegnato senza alcuna soglia minima. Una simile valutazione ha portato alla conferma del meccanismo di selezione dei deputati coi capilista bloccati. La Corte ha rimarcato come la precedente normativa sia stata bocciata perché ai cittadini era sottratta la totalità della scelta dei loro rappresentanti, con un meccanismo, le liste circoscrizionale lunghe, che impediva anche la conoscenza dei parlamentari scelti. Per questo motivo la Consulta ha bocciato solo la facoltà del capolista di scegliere dove esser eletto, visto che deve esser l’elettore e non il parlamentare a determinarlo.
Foto copertina: ANSA/ GIUSEPPE LAMI